STATUTO della
“ASSOCIAZIONE LAZIOPEDIATRIA LIBERA (LAPEL)”
Articolo 1
– Denominazione – sede – durata –
È costituita ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile,
l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE LAZIOPEDIATRIALIBERA (LAPEL)”.
L’Associazione ha la propria sede legale in Fondi (Latina).
Il trasferimento della sede dell’Associazione in altro Comune sarà deliberato dal Consiglio Direttivo.
Potranno essere istituite altre sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale, previo parere a maggioranza del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2
– Natura e autonomia dell’Associazione – Ambito territoriale di operatività –
L’Associazione non ha scopo di lucro, è libera, autonoma ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Lazio.
Articolo 3
– Scopi dell’Associazione –
L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività sindacale, scientifica e culturale, promuovendo e organizzando, a tale fine, le attività più utili agli iscritti nell’ambito delle loro attività professionali, culturali, ricreative e del tempo libero.
In particolare, per il raggiungimento dei propri fini sindacali, culturali e scientifici, l’Associazione si propone di:
- partecipare alla elaborazione di proposte normative per la tutela e la valorizzazione professionale dei Medici Pediatri;
- promuovere e realizzare, anche attraverso entità all’uopo finalizzate, iniziative di formazione ed aggiornamento culturale dei pediatri.
- promuovere collaborazioni scientifiche e professionali con enti pubblici e privati, istituti universitari, società, associazioni scientifiche e sindacali, relativamente al settore sanitario con particolare riferimento all’area pediatrica;
- promuovere assistenza, incontri, convegni e seminari professionali a carattere tecnico, giuridico, amministrativo, previdenziale, assicurativo, tributario, sindacale ecc. su problematiche di notevole rilevanza per i pediatri;
- divulgare a mezzo stampa o strumenti informatici, telematici e/o audiovisivi, materiale informativo e didattico, aggiornamenti normativi nazionali ed europei, nell’ambito sanitario, particolarmente dell’area pediatrica;
- promuovere iniziative culturali, sociali e ricreative in favore dei propri associati; possono aderire a queste iniziative anche pediatri non iscritti, versando alla associazione la quota relativa alle spese di organizzazione e realizzazione degli eventi, stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie che operano nell’ambito pediatrico con le stesse finalità;
- promuovere la collaborazione con Istituzioni Governative e non Governative, enti o associazioni di volontariato nazionale od internazionale, operanti nell’ambito dell’area pediatrica dell’infanzia e dell’adolescenza.
Al fine di realizzare lo scopo principale – in via meramente strumentale e non prevalente, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, con esclusione di ogni attività riservata alle imprese di investimento e agli intermediari finanziari o vietata dalla normativa presente e futura – l’associazione potrà compiere qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare che sarà ritenuta necessaria o utile per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
L’Associazione, inoltre, potrà stipulare patti federali o aderire ad altri organismi regionali, nazionali, ed internazionali che abbiamo finalità simili o complementari alle proprie.
Articolo 4
– Soci –
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. I promotori dell’Associazione, al pari di tutti coloro che saranno chiamati a rivestire ruoli in seno alla stessa, non devono aver subito condanne (in qualunque sede di Giustizia) passate in giudicato in relazione alle attività dell’Associazione o, comunque, a seguito di condotte non consone rispetto ai valori ed alle finalità proprie dell’Ente.
Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
- presentare domanda scritta;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;
- versare le quote fissate dal Consiglio Direttivo ed impegnarsi a versarle fintanto che perdurerà lo status di socio. Sulle richieste di adesione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti. L’eventuale mancata ammissione deve essere motivata.
- I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:
- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro – persone fisiche o giuridiche comunque interessate al perseguimento degli scopi dell’Associazione – che aderiscono all’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativo vaglio positivo della stessa;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per particolari meriti medico-scientifici o, più in generale, culturali.
Tutti i soci hanno diritto a:
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
- osservare lo Statuto, nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
E’ fatto divieto di traferire la quota o il contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
La quota o il contributo associativo non è rivalutabile.
Articolo 5
– Perdita dello status di socio –
L’adesione per tutti i soci si intende, di regola, a tempo indeterminato. I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione salvo che non abbia assunto l’impegno espresso di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo racc. a/r o pec, e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché esercitato con un preavviso di almeno tre mesi.
Decade automaticamente il socio che, nonostante la previa messa in mora formale, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa nei termini intimati.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione scritta degli addebiti – comunicata a mezzo racc. a/r o pec – con assegnazione di un termine a difesa di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni scritte, da trasmettersi al Presidente a mezzo racc. a/r o pec.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:
- abbia tenuto comportamenti tali da ledere moralmente e/o materialmente – in maniera apprezzabile – l’Associazione e/o i suoi dirigenti e/o i singoli associati della medesima;
- non abbia ottemperato, per almeno due occasioni, alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L’associato attinto da un provvedimento di esclusione può ricorrere al Collegio dei Probiviri con reclamo scritto inviato all’organo predetto – a mezzo racc. a/r o pec – entro e non oltre 30 giorni dalla giuridica conoscenza del provvedimento reclamato, per chiedere il riesame della delibera di esclusione.
Gli associati che abbiano esercitato il recesso o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 6
– Organi sociali –
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, ed adeguatamente documentate con relativi giustificativi.
Articolo 7
– Assemblea –
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- esamina ed approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto preventivo e – entro il mese di aprile di ogni anno – esamina ed approva il rendiconto consuntivo dell’anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci; a tal fine, si intendono valide le convocazioni effettuate a mezzo racc. a/R, email o pec.
Le convocazioni devono contenere gli argomenti all’ordine del giorno, il giorno, l’ora ed il luogo della sessione e devono essere recapitate ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la seduta.
L’Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, nel territorio italiano.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità e ne facciano richiesta scritta, a mezzo racc. a/r o pec, al Presidente dell’organo amministrativo.
Nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
Le delibere circa eventuali azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti in vigenza di mandato sono rimesse all’assemblea, e sono esercitate nel rispetto delle direttive da questa impartite.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni, ad hoc invitati formalmente.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento, per ragioni urgenti, dal Presidente.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria – con un preavviso di almeno due giorni – delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione e su ogni altra questione di carattere straordinario sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o – in assenza di entrambi – dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, e l’azione di responsabilità contro gli amministratori, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti;
la delibera assunta dovrà essere tempestivamente comunicata agli assenti, che avranno 30 giorni per formulare eventuali rilievi contro la delibera adottata.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
È ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per audio-video-conferenza.
L’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
- che sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi dell’adunanza che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione (o il notaio), onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’Associazione, di qualunque associato o del pubblico ministero. Sull’istanza di annullamento decide il Collegio dei Probiviri. Ex art. 23 c.c. l’annullamento della delibera non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera medesima.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare, per delega, più di cinque soci.
I soci non possono partecipare alla votazione in tutti i casi in cui gli stessi siano in conflitto d’interessi. I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza di tutti i soci con modalità idonee.
Per “modalità idonee” si intendono: racc. a/R, email, pec o pubblicazione sul sito web dell’Associazione. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Articolo 8
– Consiglio Direttivo –
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, e i suoi membri sono rieleggibili Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti; i nuovi nominati rimangono in carica fino al termine del mandato originario del Consiglio.
Alla scadenza naturale del mandato, o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all’Assemblea, e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
L’Organo esercita le sue attribuzioni – infra declinate – secondo criteri di efficienza e prudenza.
Il Consiglio Direttivo, fermo quanto precede, ha i seguenti compiti:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- redigere i progetti dei rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’esame e l’approvazione degli stessi;
- nominare, designandoli tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente,
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i soci onorari;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all’Associazione.
Al Consiglio Direttivo sono, altresì, riservate le seguenti attribuzioni:
- – deliberazione dei rendiconti, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- – affidamento ad uno o più dei propri componenti di proprie attribuzioni, con esclusione di quelle in materia di deliberazione dei rendiconti;
- – conferimento di deleghe a suoi Componenti per la cura di specifiche attività;
- – deliberazione in merito alla costituzione di enti e società od all’assunzione di partecipazioni, eccettuati gli acquisti di titoli di società quotate;
- – deliberazioni in merito alle alienazioni di beni immobili o di beni mobili di valore superiore ad €uro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- – deliberazioni in merito a contratti di qualsiasi natura
- – deliberazioni sull’accettazione di donazioni e lasciti per importo superiore ad €uro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- – deliberazioni in merito alla raccolta di fondi, contributi, elargizioni e simili;
- – deliberazione in merito ai rimborsi di spesa per i componenti del Consiglio Direttivo;
- – predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, al Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta scritta. Le delibere sono validamente assunte con la presenza della metà più uno dei suoi membri, ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi, ai quali spetta un solo voto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In seno al Consiglio è ammessa una sola delega.
La convocazione dev’essere fatta con avviso spedito a mezzo racc. a/r, email o pec almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o pec.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza.
L’intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi dell’adunanza che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 9
– Tesoriere –
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa, economico finanziaria e contabile dell’Associazione, cura la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili e sociali e predispone la proposta di rendiconto consuntivo di esercizio da sottoporre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ove nominato, all’approvazione dell’Assemblea.
Il Tesoriere può compiere, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, ove nominato, per le operazioni indicate all’articolo precedente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Articolo 10
– Presidente –
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, i rapporti istituzionali e coordina le attività dell’Associazione.
Il Presidente ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso – al più tardi nella riunione immediatamente successiva – per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Articolo 12
– Collegio dei Probiviri –
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni, e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il Collegio decide, a mente di statuto e secondo equità, sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi.
Le decisioni del Collegio devono rivestire la forma scritta, ed essere rese entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione di formali reclami scritti, formalizzati dagli aventi diritto.
Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.
Articolo 13
– Patrimonio dell’Associazione –
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e non, di proprietà dell’Associazione acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
Articolo 14
– Risorse economiche –
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e l’adempimento dei propri scopi da:
- quote associative mensili;
- renditi e rendite derivanti dai cespiti patrimoniali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti, associazioni, ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- liberalità e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il patrimonio;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, in relazione alle quali dovrà essere tenuta apposita contabilità separata.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.
Articolo 15
– Esercizio Finanziario e Conto Consuntivo –
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo di esercizio, da approvarsi da parte dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno successivo al primo esercizio, considera i risultati economico patrimoniali dell’attività svolta nell’anno precedente.
Al rendiconto viene allegata una relazione del Tesoriere sulla situazione economica e patrimoniale, redatta secondo legge.
Al rendiconto viene altresì allegata una nota integrativa, sempre conforme alla normativa vigente.
Entro il 15 luglio di ogni anno, od entro il diverso termine che dovesse essere stabilito dalla legge, il rendiconto viene pubblicato sul sito internet dell’Associazione, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa, ed al verbale di approvazione del rendiconto da parte dell’Assemblea.
Entro 15 (quindici) giorni dalla sua costituzione e, successivamente entro il 30 Settembre di ogni anno l’Assemblea dovrà approvare il conto preventivo, che le sarà sottoposto dall’Organo Amministrativo.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 16
– Libri contabili –
La contabilità dell’Associazione è annotata nel libro giornale e nel libro degli inventari, tenuti a norma dell’art. 2214 del codice civile.
Nel libro giornale vengono indicate, giorno per giorno, le operazioni compiute. Per le donazioni di qualsiasi importo viene indicata l’identità dell’erogante.
L’inventario viene redatto entro il 31 dicembre di ogni anno.
Nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Associazione, in via non prevalente, di attività di natura commerciale, i cui proventi devono essere utilizzati per il perseguimento dello scopo dell’Associazione, dovrà essere tenuta una contabilità separata nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 17
– Liquidazione e devoluzione del patrimonio –
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando l’organo deputato alla liquidazione stessa.
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 18
– Disposizioni generali –
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
F.to – Antonio De Novellis
F.to – Vincenzo Papi – Notaio
